13 novembre 2017
SINTESI POSIZIONE CONFGUIDE “GUIDA NAZIONALE”
Presupposto:
la guida turistica, attraverso il suo lavoro, la sua professione, mostra, illustra, spiega e divulga a turisti/visitatori, singoli/organizzati, italiani/stranieri, il patrimonio storico-artistico-archeologico-ecclesiasticomonumentale-enogastronomico-paesaggistico-tradizionale dell’Italia.
Pertanto:
la definizione “accompagna nelle visite” risulta riduttiva, fuorviante, svilente.
Il ruolo della guida è proattivo e di valorizzazione rispetto a ciò che si visita.
La stessa definizione professionale “guida turistica” andrebbe riqualificata e rivista in modo da associare con immediatezza turismo e cultura (“guida turistico-culturale”)
Ciò premesso:
la nuova normativa che disciplina la professione deve puntare verso l’alto, verso una qualificazione della professione aggiornata con le esigenze, le richieste, il quadro reale;
la nuova normativa deve garantire la qualità, la competenza, la professionalità, la preparazione delle future guide turistiche che opereranno in Italia, a tutela degli utenti e dell’immagine stessa del Paese;
la nuova normativa deve garantire che le guide turistiche, abilitate secondo le regole previste dalla stessa, siano in grado di mostrare, illustrare, spiegare e divulgare il patrimonio culturale italiano correttamente, a tutto tondo e nel migliore dei modi.
Quindi, i punti fondamentali, per noi, sono:
– Unico requisito formativo di accesso alla professione (titolo di studio): LAUREA IN MATERIE
SPECIFICHE (storia, storia dell’arte, archeologia, beni culturali, architettura, lettere)
– Esame scritto a tema o risposte aperte (no quiz a risposte multiple)
– Esame orale nella lingua straniera per cui ci si candida (per gli stranieri italiano obbligatorio), livello C2
– Prova tecnico-pratica
– Nessuna scorciatoia attraverso corsi propedeutici per nessuno: eliminare quanto previsto per gli accompagnatori turistici. No corsi per diplomati: non si possono equiparare enti formativi alle Università. Le guide turistiche dovranno essere tutte laureate in materie specifiche (come già ad oggi spesso sono, pur non essendo stata nel passato la laurea un requisito obbligatorio).
– Prevedere piuttosto corsi successivi al superamento dell’esame, obbligatori e finalizzati a fornire competenze professionali specifiche e non contenuti culturali.
– Eventuali corsi propedeutici di almeno 800 ore, solo per candidati in possesso del diploma di laurea specifica
– Commissione d’esame: deve essere presente un rappresentante di sindacato di categoria.
– Sede esame: pubblica
– Assicurazione R.C. terzi obbligatoria per l’esercizio della professione.
“ABILITAZIONE SPECIFICA” (legge 97/2013, art. 3, comma 3)
Ribadiamo quanto da noi sempre sostenuto: i siti dovranno essere numericamente pochi (poche decine in tutta Italia), controllabili e controllati, individuati secondo il principio dell’attrattività turistica, come fatto nei principali altri stati comunitari. Prevedere conseguimento abilitazione specifica in una unica soluzione per tutti i siti, senza ripartizioni territoriali/regionali. Formazione obbligatoria da parte degli enti gestori dei siti per le guide candidate all’abilitazione specifica.
N.B.
Chiarire una volta per tutte che le guide turistiche italiane già abilitate sono già guide nazionali e “specialistiche”, in virtù della legge 97/2013, e che non saranno sottoposte ad ulteriori esami.
Non ci può essere retroattività a danno di professionisti che lavorano da tempo e dopo quattro anni dall’entrata in vigore della legge 97, durante i quali le guide turistiche professioniste hanno potuto spiegare senza limitazioni in tutti i luoghi e siti d’Italia, aggiornando a proprie spese le proprie competenze e conoscenze.